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07/01/2019 Nuovo Regime forfetario Novità S.M.Perego
07/01/2019 Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
07/01/2019 Super-ammortamenti e iper-ammortamenti con limiti S.M.Perego
27/12/2018 Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy S.M.Perego
08/01/2019 Approvato il modello SA-ST “Saldo e stralcio” S.M.Perego
08/01/2019 Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente S.M.Perego
08/01/2019 Fatturazione elettronica – Codice destinatario S.M.Perego
08/01/2019 Pagamento dell'imposta di bollo semplificato con la fatturazione elettronica S.M.Perego
09/01/2019 Obbligo di fatturazione elettronica- Copia di cortesia S.M.Perego

Records 1871 to 1880 of 2397
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Titolo: Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list   Data : 10/03/2017
Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list
L'art. 4 co. 4 del DL 193/2016 ha abolito l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori "black list" di cui all'art. 1 del DL 40/2010. L'abolizione opera con riferimento all'anno d'imposta 2016 e, dunque, la comunicazione non è dovuta nel modello polivalente da presentare entro il 10.4.2017 (contribuenti IVA mensili) o entro il 20.4.2017 (contribuenti IVA trimestrali).
Nonostante lo specifico obbligo di monitoraggio delle operazioni con controparti "black list" sia venuto meno, resta dovuta la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA nei quadri dello "spesometro" del modello polivalente, in quanto ordinarie operazioni con l'estero.
Sono, quindi, ad esempio, oggetto di monitoraggio nel modello polivalente le prestazioni "generiche" di servizi rese nei confronti di operatori "black list", senza che però operi la soglia minima di 10.000 euro prevista dall'art. 1 del DL 40/2010. Non dovranno, invece, essere indicate le cessioni all'esportazione ex art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, le importazioni e le operazioni già rilevate nei modelli INTRASTAT relativi al 2016.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2017 - "Le comunicazioni black list “rivivono” nello spesometro per il 2016" - Greco - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego