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06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
27/10/2016 Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016 S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
31/10/2016 Bilancio - Modello internazionale XBRL - Nuova tassonomia S.M.Perego
28/10/2016 Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa S.M.Perego
27/10/2016 Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego
31/10/2016 Iscritti alla Gestione Separata INPS ad una svolta sui contributi S.M.Perego
27/10/2016 Aggiornata la lista degli stati esteri ai fini della Tobin Tax S.M.Perego

Records 1961 to 1970 of 2397
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Titolo: Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list   Data : 10/03/2017
Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list
L'art. 4 co. 4 del DL 193/2016 ha abolito l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori "black list" di cui all'art. 1 del DL 40/2010. L'abolizione opera con riferimento all'anno d'imposta 2016 e, dunque, la comunicazione non è dovuta nel modello polivalente da presentare entro il 10.4.2017 (contribuenti IVA mensili) o entro il 20.4.2017 (contribuenti IVA trimestrali).
Nonostante lo specifico obbligo di monitoraggio delle operazioni con controparti "black list" sia venuto meno, resta dovuta la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA nei quadri dello "spesometro" del modello polivalente, in quanto ordinarie operazioni con l'estero.
Sono, quindi, ad esempio, oggetto di monitoraggio nel modello polivalente le prestazioni "generiche" di servizi rese nei confronti di operatori "black list", senza che però operi la soglia minima di 10.000 euro prevista dall'art. 1 del DL 40/2010. Non dovranno, invece, essere indicate le cessioni all'esportazione ex art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, le importazioni e le operazioni già rilevate nei modelli INTRASTAT relativi al 2016.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2017 - "Le comunicazioni black list “rivivono” nello spesometro per il 2016" - Greco - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego