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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego
28/09/2015 Scade il 30.9.2015 la domanda di rimborso IVA per i soggetti non residenti S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
23/01/2018 Scade il 31 gennaio il termine per l’invio delle spese sanitarie al Sistema TS S.M.Perego
15/10/2018 Scade il 31 ottobre il Modello 770/2018 S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
04/11/2015 Scade il 31.12.2015 l’accertamento sull’annualità 2010 S.M.Perego
20/12/2016 Scade il 31.12.2016 il pagamento elettronico degli iscritti al Registro dei revisori legali S.M.Perego
23/03/2017 Scade il 31.3.2017 l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list   Data : 10/03/2017
Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list
L'art. 4 co. 4 del DL 193/2016 ha abolito l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori "black list" di cui all'art. 1 del DL 40/2010. L'abolizione opera con riferimento all'anno d'imposta 2016 e, dunque, la comunicazione non è dovuta nel modello polivalente da presentare entro il 10.4.2017 (contribuenti IVA mensili) o entro il 20.4.2017 (contribuenti IVA trimestrali).
Nonostante lo specifico obbligo di monitoraggio delle operazioni con controparti "black list" sia venuto meno, resta dovuta la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA nei quadri dello "spesometro" del modello polivalente, in quanto ordinarie operazioni con l'estero.
Sono, quindi, ad esempio, oggetto di monitoraggio nel modello polivalente le prestazioni "generiche" di servizi rese nei confronti di operatori "black list", senza che però operi la soglia minima di 10.000 euro prevista dall'art. 1 del DL 40/2010. Non dovranno, invece, essere indicate le cessioni all'esportazione ex art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, le importazioni e le operazioni già rilevate nei modelli INTRASTAT relativi al 2016.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2017 - "Le comunicazioni black list “rivivono” nello spesometro per il 2016" - Greco - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego