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Data Titolo Sezione Autore
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
25/07/2016 La donazione simulata è dolo S.M.Perego
25/07/2016 Dubbi sulla sospensione dei termini feriali a seguito di istanza di adesione S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego

Records 341 to 350 of 2397
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Titolo: Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list   Data : 10/03/2017
Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list
L'art. 4 co. 4 del DL 193/2016 ha abolito l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori "black list" di cui all'art. 1 del DL 40/2010. L'abolizione opera con riferimento all'anno d'imposta 2016 e, dunque, la comunicazione non è dovuta nel modello polivalente da presentare entro il 10.4.2017 (contribuenti IVA mensili) o entro il 20.4.2017 (contribuenti IVA trimestrali).
Nonostante lo specifico obbligo di monitoraggio delle operazioni con controparti "black list" sia venuto meno, resta dovuta la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA nei quadri dello "spesometro" del modello polivalente, in quanto ordinarie operazioni con l'estero.
Sono, quindi, ad esempio, oggetto di monitoraggio nel modello polivalente le prestazioni "generiche" di servizi rese nei confronti di operatori "black list", senza che però operi la soglia minima di 10.000 euro prevista dall'art. 1 del DL 40/2010. Non dovranno, invece, essere indicate le cessioni all'esportazione ex art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, le importazioni e le operazioni già rilevate nei modelli INTRASTAT relativi al 2016.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2017 - "Le comunicazioni black list “rivivono” nello spesometro per il 2016" - Greco - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego