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02/03/2017 L’INPS interviene sull’”Incentivo: Occupazione Giovani Occupazione Sud” S.M.Perego
04/11/2015 L’INPS interviene sull’esonero dei versamenti contributivi S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
08/04/2016 L’INPS sospende il DURC se le denunce contributive sono provvisorie o anomale S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
09/12/2015 L’intermediario può incorrere in sanzioni a causa di Entratel S.M.Perego
12/04/2016 L’introduzione del “Desktop telematico” blocca gli studi professionali S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego

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Titolo: Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro   Data : 10/03/2017
Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro
In seguito al via libera da parte della Camera al Ddl. sul lavoro autonomo e sul lavoro agile (Jobs Act degli autonomi), ora all'esame del Senato, il Ministero del Lavoro ha reso note, con il comunicato stampa 9.3.2017, le principali novità sul punto.
Attenendosi al testo non ancora definitivo e con riferimento al lavoro autonomo si segnalano:
- la stabilizzazione, dall'1.7.2017, della DIS-COLL, con l’estensione del suo ambito di applicazione anche ad assegnisti e dottorandi con borsa di studio;
- gli interventi volti alla tutela della gravidanza, della malattia e dell’infortunio dei lavoratori autonomi;
- l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000,00 euro, delle spese per la formazione e l’aggiornamento professionale;
- l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000,00 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità.
Per quanto riguarda il lavoro agile il Ddl. dovrebbe introdurre:
- il principio in base al quale il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato agli altri lavoratori, addetti alle stesse mansioni, ma tenuti a rendere la prestazione esclusivamente all'interno dell’azienda;
- apposite disposizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- la disciplina della forma dell’accordo relativo alla modalità di svolgimento del lavoro agile e del preavviso in caso di recesso dal predetto accordo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2017 - "Spese di formazione fino a 10.000 euro, confermata la deducibilità integrale" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego