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Data Titolo Sezione Autore
08/02/2016 L’aliquota agevolata sui beni finiti non sempre al 10% S.M.Perego
28/01/2016 Contributi INPS obbligatori e quote associative e contributi associativi S.M.Perego
05/02/2016 Autoliquidazione INAIL S.M.Perego
05/02/2016 La voluntary disclosure si estende alla dichiarazione di successione S.M.Perego
05/02/2016 Nessuna imposta di registro in caso di accordo di riduzione del canone di locazione S.M.Perego
04/02/2016 I comodati verbali si possono registrare sino al 1° marzo 2016 S.M.Perego
04/02/2016 Super ammortamento anche sui beni inferiori ai 516,46 euro S.M.Perego
26/01/2016 L’INPS fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle integrazioni salariali S.M.Perego
01/02/2016 Innalzato il limite di utilizzo dei contanti ma non per tutti S.M.Perego
08/02/2016 La CIG passa tramite la Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego

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Titolo: Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro   Data : 10/03/2017
Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro
In seguito al via libera da parte della Camera al Ddl. sul lavoro autonomo e sul lavoro agile (Jobs Act degli autonomi), ora all'esame del Senato, il Ministero del Lavoro ha reso note, con il comunicato stampa 9.3.2017, le principali novità sul punto.
Attenendosi al testo non ancora definitivo e con riferimento al lavoro autonomo si segnalano:
- la stabilizzazione, dall'1.7.2017, della DIS-COLL, con l’estensione del suo ambito di applicazione anche ad assegnisti e dottorandi con borsa di studio;
- gli interventi volti alla tutela della gravidanza, della malattia e dell’infortunio dei lavoratori autonomi;
- l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000,00 euro, delle spese per la formazione e l’aggiornamento professionale;
- l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000,00 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità.
Per quanto riguarda il lavoro agile il Ddl. dovrebbe introdurre:
- il principio in base al quale il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato agli altri lavoratori, addetti alle stesse mansioni, ma tenuti a rendere la prestazione esclusivamente all'interno dell’azienda;
- apposite disposizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- la disciplina della forma dell’accordo relativo alla modalità di svolgimento del lavoro agile e del preavviso in caso di recesso dal predetto accordo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2017 - "Spese di formazione fino a 10.000 euro, confermata la deducibilità integrale" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego