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23/12/2015 Messaggio INPS 7578/2015 – Avvio ai controlli sulle DSU trasmesse dai CAF S.M.Perego
23/12/2015 Limiti all'utilizzo del denaro contante S.M.Perego
23/12/2015 In arrivo le bozze dei modelli di dichiarazione S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
23/12/2015 Estesa l’agevolazione “Prima Casa” S.M.Perego
08/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria - Entratel lacunoso S.M.Perego
08/01/2016 Dall’1.1.2016 ridotto l’aggio di riscossione S.M.Perego
11/01/2016 Estesi i trattamenti CIG S.M.Perego
12/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria - Ulteriori problemi S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego

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Titolo: Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro   Data : 10/03/2017
Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro
In seguito al via libera da parte della Camera al Ddl. sul lavoro autonomo e sul lavoro agile (Jobs Act degli autonomi), ora all'esame del Senato, il Ministero del Lavoro ha reso note, con il comunicato stampa 9.3.2017, le principali novità sul punto.
Attenendosi al testo non ancora definitivo e con riferimento al lavoro autonomo si segnalano:
- la stabilizzazione, dall'1.7.2017, della DIS-COLL, con l’estensione del suo ambito di applicazione anche ad assegnisti e dottorandi con borsa di studio;
- gli interventi volti alla tutela della gravidanza, della malattia e dell’infortunio dei lavoratori autonomi;
- l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000,00 euro, delle spese per la formazione e l’aggiornamento professionale;
- l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000,00 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità.
Per quanto riguarda il lavoro agile il Ddl. dovrebbe introdurre:
- il principio in base al quale il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato agli altri lavoratori, addetti alle stesse mansioni, ma tenuti a rendere la prestazione esclusivamente all'interno dell’azienda;
- apposite disposizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- la disciplina della forma dell’accordo relativo alla modalità di svolgimento del lavoro agile e del preavviso in caso di recesso dal predetto accordo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2017 - "Spese di formazione fino a 10.000 euro, confermata la deducibilità integrale" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego