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Data Titolo Sezione Autore
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
05/08/2015 La modifica dei caratteri sessuali detraibile in dichiarazione dei redditi S.M.Perego
24/07/2015 Nuove semplificazioni per l’accesso al regime di vantaggio S.M.Perego
05/08/2015 Pubblicato il provv. che norma le modalità tecniche per il riporto nel 730/2016 delle spese mediche S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego

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Titolo: Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro   Data : 10/03/2017
Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro
In seguito al via libera da parte della Camera al Ddl. sul lavoro autonomo e sul lavoro agile (Jobs Act degli autonomi), ora all'esame del Senato, il Ministero del Lavoro ha reso note, con il comunicato stampa 9.3.2017, le principali novità sul punto.
Attenendosi al testo non ancora definitivo e con riferimento al lavoro autonomo si segnalano:
- la stabilizzazione, dall'1.7.2017, della DIS-COLL, con l’estensione del suo ambito di applicazione anche ad assegnisti e dottorandi con borsa di studio;
- gli interventi volti alla tutela della gravidanza, della malattia e dell’infortunio dei lavoratori autonomi;
- l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000,00 euro, delle spese per la formazione e l’aggiornamento professionale;
- l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000,00 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità.
Per quanto riguarda il lavoro agile il Ddl. dovrebbe introdurre:
- il principio in base al quale il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato agli altri lavoratori, addetti alle stesse mansioni, ma tenuti a rendere la prestazione esclusivamente all'interno dell’azienda;
- apposite disposizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- la disciplina della forma dell’accordo relativo alla modalità di svolgimento del lavoro agile e del preavviso in caso di recesso dal predetto accordo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2017 - "Spese di formazione fino a 10.000 euro, confermata la deducibilità integrale" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego