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Data Titolo Sezione Autore
17/02/2016 Garanzia Giovani alcuni chiarimenti nella circ. INPS 16.2.2016 n. 32 S.M.Perego
19/12/2016 Gli accertamenti automatici del 2013 si chiudono al 31.12.2016 S.M.Perego
09/12/2015 Gli accertamenti sull’anno 2010 scadono il 31.12.2015 S.M.Perego
11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
23/04/2016 Gli avvocati alla verifica dell’esercizio effettivo della professione forense S.M.Perego
08/03/2017 Gli Ebook sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria S.M.Perego
02/11/2015 Gli immobili abitativi acquistati all’asta scontano il prezzo valore S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego
27/04/2018 Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB S.M.Perego

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Titolo: Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro   Data : 10/03/2017
Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro
In seguito al via libera da parte della Camera al Ddl. sul lavoro autonomo e sul lavoro agile (Jobs Act degli autonomi), ora all'esame del Senato, il Ministero del Lavoro ha reso note, con il comunicato stampa 9.3.2017, le principali novità sul punto.
Attenendosi al testo non ancora definitivo e con riferimento al lavoro autonomo si segnalano:
- la stabilizzazione, dall'1.7.2017, della DIS-COLL, con l’estensione del suo ambito di applicazione anche ad assegnisti e dottorandi con borsa di studio;
- gli interventi volti alla tutela della gravidanza, della malattia e dell’infortunio dei lavoratori autonomi;
- l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000,00 euro, delle spese per la formazione e l’aggiornamento professionale;
- l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000,00 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità.
Per quanto riguarda il lavoro agile il Ddl. dovrebbe introdurre:
- il principio in base al quale il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato agli altri lavoratori, addetti alle stesse mansioni, ma tenuti a rendere la prestazione esclusivamente all'interno dell’azienda;
- apposite disposizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- la disciplina della forma dell’accordo relativo alla modalità di svolgimento del lavoro agile e del preavviso in caso di recesso dal predetto accordo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2017 - "Spese di formazione fino a 10.000 euro, confermata la deducibilità integrale" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego