Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti   Data : 13/03/2017
Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti
Nell'ambito del nuovo regime di cassa per le imprese minori, non è possibile configurare una perdita su crediti poiché i ricavi concorrono alla formazione del reddito d'impresa solo al momento in cui si verifica l'effettivo incasso; prima di tale evento non si genera materia imponibile. Potrebbe essere possibile la rilevazione di tale componente rispetto ai ricavi che hanno concorso entro il 2016 al reddito secondo il principio di competenza e alle plusvalenze, le quali, anche nel nuovo regime di cassa, continuano a rilevare secondo competenza.
L'operatività del componente, invece, dovrebbe essere piena in caso di opzione per il regime "presuntivo" previsto dall'art. 18 co. 5 del DPR 600/73 poiché, in esso, la rilevanza reddituale determinata dalla registrazione del documento sui registri IVA non necessariamente coincide con l'incasso del ricavo o il pagamento della spesa. La coincidenza dei due momenti (registrazione-incasso/pagamento) viene solo presunta in applicazione della norma semplificativa. La registrazione della perdita su crediti consente di riequilibrare quelle situazioni in cui importi che hanno concorso "presuntivamente" alla formazione del reddito non sono stati poi effettivamente incassati.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2017 - "Perdite su crediti a rilevanza variabile nel regime di cassa" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego