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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti   Data : 13/03/2017
Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti
Nell'ambito del nuovo regime di cassa per le imprese minori, non è possibile configurare una perdita su crediti poiché i ricavi concorrono alla formazione del reddito d'impresa solo al momento in cui si verifica l'effettivo incasso; prima di tale evento non si genera materia imponibile. Potrebbe essere possibile la rilevazione di tale componente rispetto ai ricavi che hanno concorso entro il 2016 al reddito secondo il principio di competenza e alle plusvalenze, le quali, anche nel nuovo regime di cassa, continuano a rilevare secondo competenza.
L'operatività del componente, invece, dovrebbe essere piena in caso di opzione per il regime "presuntivo" previsto dall'art. 18 co. 5 del DPR 600/73 poiché, in esso, la rilevanza reddituale determinata dalla registrazione del documento sui registri IVA non necessariamente coincide con l'incasso del ricavo o il pagamento della spesa. La coincidenza dei due momenti (registrazione-incasso/pagamento) viene solo presunta in applicazione della norma semplificativa. La registrazione della perdita su crediti consente di riequilibrare quelle situazioni in cui importi che hanno concorso "presuntivamente" alla formazione del reddito non sono stati poi effettivamente incassati.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2017 - "Perdite su crediti a rilevanza variabile nel regime di cassa" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego