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02/11/2016 Super ammortamento sulle auto a deducibilità limitata solo se ritirate entro il 31.12.2016 S.M.Perego
02/11/2016 Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari S.M.Perego
02/11/2016 Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI S.M.Perego
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Records 1371 to 1380 of 2397
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Titolo: Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti   Data : 13/03/2017
Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti
Nell'ambito del nuovo regime di cassa per le imprese minori, non è possibile configurare una perdita su crediti poiché i ricavi concorrono alla formazione del reddito d'impresa solo al momento in cui si verifica l'effettivo incasso; prima di tale evento non si genera materia imponibile. Potrebbe essere possibile la rilevazione di tale componente rispetto ai ricavi che hanno concorso entro il 2016 al reddito secondo il principio di competenza e alle plusvalenze, le quali, anche nel nuovo regime di cassa, continuano a rilevare secondo competenza.
L'operatività del componente, invece, dovrebbe essere piena in caso di opzione per il regime "presuntivo" previsto dall'art. 18 co. 5 del DPR 600/73 poiché, in esso, la rilevanza reddituale determinata dalla registrazione del documento sui registri IVA non necessariamente coincide con l'incasso del ricavo o il pagamento della spesa. La coincidenza dei due momenti (registrazione-incasso/pagamento) viene solo presunta in applicazione della norma semplificativa. La registrazione della perdita su crediti consente di riequilibrare quelle situazioni in cui importi che hanno concorso "presuntivamente" alla formazione del reddito non sono stati poi effettivamente incassati.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2017 - "Perdite su crediti a rilevanza variabile nel regime di cassa" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego