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18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
22/07/2016 Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline” S.M.Perego
21/07/2016 Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti   Data : 13/03/2017
Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti
Nell'ambito del nuovo regime di cassa per le imprese minori, non è possibile configurare una perdita su crediti poiché i ricavi concorrono alla formazione del reddito d'impresa solo al momento in cui si verifica l'effettivo incasso; prima di tale evento non si genera materia imponibile. Potrebbe essere possibile la rilevazione di tale componente rispetto ai ricavi che hanno concorso entro il 2016 al reddito secondo il principio di competenza e alle plusvalenze, le quali, anche nel nuovo regime di cassa, continuano a rilevare secondo competenza.
L'operatività del componente, invece, dovrebbe essere piena in caso di opzione per il regime "presuntivo" previsto dall'art. 18 co. 5 del DPR 600/73 poiché, in esso, la rilevanza reddituale determinata dalla registrazione del documento sui registri IVA non necessariamente coincide con l'incasso del ricavo o il pagamento della spesa. La coincidenza dei due momenti (registrazione-incasso/pagamento) viene solo presunta in applicazione della norma semplificativa. La registrazione della perdita su crediti consente di riequilibrare quelle situazioni in cui importi che hanno concorso "presuntivamente" alla formazione del reddito non sono stati poi effettivamente incassati.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2017 - "Perdite su crediti a rilevanza variabile nel regime di cassa" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego