Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego

Records 1971 to 1980 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti   Data : 13/03/2017
Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti
Nell'ambito del nuovo regime di cassa per le imprese minori, non è possibile configurare una perdita su crediti poiché i ricavi concorrono alla formazione del reddito d'impresa solo al momento in cui si verifica l'effettivo incasso; prima di tale evento non si genera materia imponibile. Potrebbe essere possibile la rilevazione di tale componente rispetto ai ricavi che hanno concorso entro il 2016 al reddito secondo il principio di competenza e alle plusvalenze, le quali, anche nel nuovo regime di cassa, continuano a rilevare secondo competenza.
L'operatività del componente, invece, dovrebbe essere piena in caso di opzione per il regime "presuntivo" previsto dall'art. 18 co. 5 del DPR 600/73 poiché, in esso, la rilevanza reddituale determinata dalla registrazione del documento sui registri IVA non necessariamente coincide con l'incasso del ricavo o il pagamento della spesa. La coincidenza dei due momenti (registrazione-incasso/pagamento) viene solo presunta in applicazione della norma semplificativa. La registrazione della perdita su crediti consente di riequilibrare quelle situazioni in cui importi che hanno concorso "presuntivamente" alla formazione del reddito non sono stati poi effettivamente incassati.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2017 - "Perdite su crediti a rilevanza variabile nel regime di cassa" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego