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02/03/2017 L’INPS interviene sull’”Incentivo: Occupazione Giovani Occupazione Sud” S.M.Perego
04/11/2015 L’INPS interviene sull’esonero dei versamenti contributivi S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
08/04/2016 L’INPS sospende il DURC se le denunce contributive sono provvisorie o anomale S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
09/12/2015 L’intermediario può incorrere in sanzioni a causa di Entratel S.M.Perego
12/04/2016 L’introduzione del “Desktop telematico” blocca gli studi professionali S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego

Records 1231 to 1240 of 2397
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Titolo: Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento   Data : 13/03/2017
Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento
Con la sentenza n. 6185 del 10.3.2017, la Corte di Cassazione ha affermato che i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria circa l’applicazione delle presunzioni di cessione e di acquisto di cui al DPR 441/97 operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono influenzare il giudizio sulla legittimità dell’accertamento una volta che questo sia stato compiuto.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 31/2006, aveva precisato che le differenze inventariali non necessariamente sono riconducibili a fenomeni di evasione di imposta, potendo originarsi anche in modo fisiologico in rapporto alla ordinaria dinamica gestionale di un magazzino, per cui il verificatore è tenuto a esaminare il processo di formazione delle stesse in relazione all’attività concretamente svolta dall’azienda controllata.
Tuttavia, con la sentenza citata, la Cassazione ha stabilito che, laddove sussistano differenze inventariali, operano comunque le presunzioni di cessione e di acquisto, così che spetta al contribuente fornire la prova contraria, non rilevando, peraltro, l’entità di tali differenze, atteso che nessuna norma pone una soglia minima per l’esercizio del potere accertativo.
Fonte: Cass. 10.3.2017 n. 6185 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2017 - "Differenze inventariali anche minime legittimano l’accertamento" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego