Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/04/2016 Lo Spesometro diventa fonte di accertamento S.M.Perego
25/05/2017 Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo S.M.Perego
31/12/2017 Locazioni brevi - Aggregazione non sempre possibile S.M.Perego
24/07/2019 Locazioni commerciali – la cedolare secca si applica solo alle persone fisiche S.M.Perego
24/11/2010 Lotta all'evasione fiscale e contributiva news S.M.Perego
30/11/2015 Mancano le istruzioni per il recupero degli acconti IRAP se non dovuta S.M.Perego
17/09/2018 Marca da bollo su contratti elettronici MEPA S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego
04/11/2015 Maternità e congedi parentali – Messaggio INPS S.M.Perego
29/04/2016 Maternità e congedi parentali – Novità INPS S.M.Perego

Records 1501 to 1510 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento   Data : 13/03/2017
Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento
Con la sentenza n. 6185 del 10.3.2017, la Corte di Cassazione ha affermato che i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria circa l’applicazione delle presunzioni di cessione e di acquisto di cui al DPR 441/97 operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono influenzare il giudizio sulla legittimità dell’accertamento una volta che questo sia stato compiuto.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 31/2006, aveva precisato che le differenze inventariali non necessariamente sono riconducibili a fenomeni di evasione di imposta, potendo originarsi anche in modo fisiologico in rapporto alla ordinaria dinamica gestionale di un magazzino, per cui il verificatore è tenuto a esaminare il processo di formazione delle stesse in relazione all’attività concretamente svolta dall’azienda controllata.
Tuttavia, con la sentenza citata, la Cassazione ha stabilito che, laddove sussistano differenze inventariali, operano comunque le presunzioni di cessione e di acquisto, così che spetta al contribuente fornire la prova contraria, non rilevando, peraltro, l’entità di tali differenze, atteso che nessuna norma pone una soglia minima per l’esercizio del potere accertativo.
Fonte: Cass. 10.3.2017 n. 6185 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2017 - "Differenze inventariali anche minime legittimano l’accertamento" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego