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24/05/2016 La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
18/05/2016 Sconta la nuova tassonomia il deposito del bilancio 2015 S.M.Perego
27/05/2016 Il Senato ha approvato il Trust agevolato a favore di persone con disabilità gravi S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
18/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI con le aliquote del 2015 S.M.Perego
12/05/2016 La locazione di alloggi online sconta l’IVA S.M.Perego
12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego

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Titolo: Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento   Data : 13/03/2017
Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento
Con la sentenza n. 6185 del 10.3.2017, la Corte di Cassazione ha affermato che i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria circa l’applicazione delle presunzioni di cessione e di acquisto di cui al DPR 441/97 operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono influenzare il giudizio sulla legittimità dell’accertamento una volta che questo sia stato compiuto.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 31/2006, aveva precisato che le differenze inventariali non necessariamente sono riconducibili a fenomeni di evasione di imposta, potendo originarsi anche in modo fisiologico in rapporto alla ordinaria dinamica gestionale di un magazzino, per cui il verificatore è tenuto a esaminare il processo di formazione delle stesse in relazione all’attività concretamente svolta dall’azienda controllata.
Tuttavia, con la sentenza citata, la Cassazione ha stabilito che, laddove sussistano differenze inventariali, operano comunque le presunzioni di cessione e di acquisto, così che spetta al contribuente fornire la prova contraria, non rilevando, peraltro, l’entità di tali differenze, atteso che nessuna norma pone una soglia minima per l’esercizio del potere accertativo.
Fonte: Cass. 10.3.2017 n. 6185 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2017 - "Differenze inventariali anche minime legittimano l’accertamento" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego