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25/02/2016 IFEL interviene sulla riduzione IMU al 50% S.M.Perego
26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
26/02/2016 Scade il 29.2.2016 la consegna della CU – Dal 1.3.2016 si incorre in sanzioni S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego
01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
01/03/2016 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
01/03/2016 Fa sempre cumulo il riscatto della laurea – INPS 29.2.2016 S.M.Perego

Records 751 to 760 of 2397
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Titolo: Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento   Data : 13/03/2017
Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento
Con la sentenza n. 6185 del 10.3.2017, la Corte di Cassazione ha affermato che i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria circa l’applicazione delle presunzioni di cessione e di acquisto di cui al DPR 441/97 operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono influenzare il giudizio sulla legittimità dell’accertamento una volta che questo sia stato compiuto.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 31/2006, aveva precisato che le differenze inventariali non necessariamente sono riconducibili a fenomeni di evasione di imposta, potendo originarsi anche in modo fisiologico in rapporto alla ordinaria dinamica gestionale di un magazzino, per cui il verificatore è tenuto a esaminare il processo di formazione delle stesse in relazione all’attività concretamente svolta dall’azienda controllata.
Tuttavia, con la sentenza citata, la Cassazione ha stabilito che, laddove sussistano differenze inventariali, operano comunque le presunzioni di cessione e di acquisto, così che spetta al contribuente fornire la prova contraria, non rilevando, peraltro, l’entità di tali differenze, atteso che nessuna norma pone una soglia minima per l’esercizio del potere accertativo.
Fonte: Cass. 10.3.2017 n. 6185 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2017 - "Differenze inventariali anche minime legittimano l’accertamento" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego