Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
14/10/2015 L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria S.M.Perego
12/12/2018 L’IMU e la TASI scontano una riduzione al 75% S.M.Perego
23/03/2016 L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
13/06/2017 L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti S.M.Perego
01/02/2017 L’INPS apporta modifiche alla disciplina del “DURC on-line” S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego

Records 1211 to 1220 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca   Data : 13/03/2017
Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca
La ris. Agenzia delle Entrate 10.3.2017 n. 30 ha istituito il codice tributo per il versamento della sanzione dovuta in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.
Si ricorda, infatti, che, a seguito dell'entrata in vigore del DL 193/2016 convertito, la mancata presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, ma dall'omissione di tale comunicazione scaturisce l'applicazione della sanzione di 100,00 euro (50,00 euro se il ritardo è inferiore a 30 giorni). Tale sanzione deve essere versata con il nuovo codice tributo "1511", mediante F24 Elide.
Infine, con la ris. n. 31/2017, l'Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici tributo per i versamenti da controlli automatizzati relativi al credito d'imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma 2012 di cui all'art. 67-octies del DL 83/2012. I codici sono riservati a quei contribuenti che, ricevuta la comunicazione ex art. 36-bis del DPR 600/73, intendono versare solo una quota dell'importo: si tratta dei codici "906C" per l'imposta, "907C" per gli interessi, "908C" per le sanzioni. In tutti e tre i casi il codice tributo per il versamento spontaneo è il "6843".
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 10.3.2017 n. 30 – Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2017 - "C’è il codice tributo per la sanzione da mancata comunicazione sulla cedolare" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego