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Data Titolo Sezione Autore
02/03/2017 Prorogato al 3 marzo l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017 S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
02/08/2016 Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016 S.M.Perego
14/06/2016 Prorogato Unico 2016 ma non per tutti S.M.Perego
20/10/2015 Proroghe previste nel 2016 alla detrazione del 50% e 65% S.M.Perego
05/09/2016 Prosegue la campagna di esenzione da IRAP S.M.Perego
09/05/2017 Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro S.M.Perego
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
14/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga del 730 ma di unico non si parla S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca   Data : 13/03/2017
Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca
La ris. Agenzia delle Entrate 10.3.2017 n. 30 ha istituito il codice tributo per il versamento della sanzione dovuta in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.
Si ricorda, infatti, che, a seguito dell'entrata in vigore del DL 193/2016 convertito, la mancata presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, ma dall'omissione di tale comunicazione scaturisce l'applicazione della sanzione di 100,00 euro (50,00 euro se il ritardo è inferiore a 30 giorni). Tale sanzione deve essere versata con il nuovo codice tributo "1511", mediante F24 Elide.
Infine, con la ris. n. 31/2017, l'Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici tributo per i versamenti da controlli automatizzati relativi al credito d'imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma 2012 di cui all'art. 67-octies del DL 83/2012. I codici sono riservati a quei contribuenti che, ricevuta la comunicazione ex art. 36-bis del DPR 600/73, intendono versare solo una quota dell'importo: si tratta dei codici "906C" per l'imposta, "907C" per gli interessi, "908C" per le sanzioni. In tutti e tre i casi il codice tributo per il versamento spontaneo è il "6843".
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 10.3.2017 n. 30 – Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2017 - "C’è il codice tributo per la sanzione da mancata comunicazione sulla cedolare" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego