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15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca   Data : 13/03/2017
Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca
La ris. Agenzia delle Entrate 10.3.2017 n. 30 ha istituito il codice tributo per il versamento della sanzione dovuta in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.
Si ricorda, infatti, che, a seguito dell'entrata in vigore del DL 193/2016 convertito, la mancata presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, ma dall'omissione di tale comunicazione scaturisce l'applicazione della sanzione di 100,00 euro (50,00 euro se il ritardo è inferiore a 30 giorni). Tale sanzione deve essere versata con il nuovo codice tributo "1511", mediante F24 Elide.
Infine, con la ris. n. 31/2017, l'Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici tributo per i versamenti da controlli automatizzati relativi al credito d'imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma 2012 di cui all'art. 67-octies del DL 83/2012. I codici sono riservati a quei contribuenti che, ricevuta la comunicazione ex art. 36-bis del DPR 600/73, intendono versare solo una quota dell'importo: si tratta dei codici "906C" per l'imposta, "907C" per gli interessi, "908C" per le sanzioni. In tutti e tre i casi il codice tributo per il versamento spontaneo è il "6843".
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 10.3.2017 n. 30 – Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2017 - "C’è il codice tributo per la sanzione da mancata comunicazione sulla cedolare" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego