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21/07/2016 Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo S.M.Perego
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
19/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego
19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego

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Titolo: Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca   Data : 13/03/2017
Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca
La ris. Agenzia delle Entrate 10.3.2017 n. 30 ha istituito il codice tributo per il versamento della sanzione dovuta in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.
Si ricorda, infatti, che, a seguito dell'entrata in vigore del DL 193/2016 convertito, la mancata presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, ma dall'omissione di tale comunicazione scaturisce l'applicazione della sanzione di 100,00 euro (50,00 euro se il ritardo è inferiore a 30 giorni). Tale sanzione deve essere versata con il nuovo codice tributo "1511", mediante F24 Elide.
Infine, con la ris. n. 31/2017, l'Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici tributo per i versamenti da controlli automatizzati relativi al credito d'imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma 2012 di cui all'art. 67-octies del DL 83/2012. I codici sono riservati a quei contribuenti che, ricevuta la comunicazione ex art. 36-bis del DPR 600/73, intendono versare solo una quota dell'importo: si tratta dei codici "906C" per l'imposta, "907C" per gli interessi, "908C" per le sanzioni. In tutti e tre i casi il codice tributo per il versamento spontaneo è il "6843".
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 10.3.2017 n. 30 – Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2017 - "C’è il codice tributo per la sanzione da mancata comunicazione sulla cedolare" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego