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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca   Data : 13/03/2017
Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca
La ris. Agenzia delle Entrate 10.3.2017 n. 30 ha istituito il codice tributo per il versamento della sanzione dovuta in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.
Si ricorda, infatti, che, a seguito dell'entrata in vigore del DL 193/2016 convertito, la mancata presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, ma dall'omissione di tale comunicazione scaturisce l'applicazione della sanzione di 100,00 euro (50,00 euro se il ritardo è inferiore a 30 giorni). Tale sanzione deve essere versata con il nuovo codice tributo "1511", mediante F24 Elide.
Infine, con la ris. n. 31/2017, l'Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici tributo per i versamenti da controlli automatizzati relativi al credito d'imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma 2012 di cui all'art. 67-octies del DL 83/2012. I codici sono riservati a quei contribuenti che, ricevuta la comunicazione ex art. 36-bis del DPR 600/73, intendono versare solo una quota dell'importo: si tratta dei codici "906C" per l'imposta, "907C" per gli interessi, "908C" per le sanzioni. In tutti e tre i casi il codice tributo per il versamento spontaneo è il "6843".
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 10.3.2017 n. 30 – Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2017 - "C’è il codice tributo per la sanzione da mancata comunicazione sulla cedolare" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego