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Data Titolo Sezione Autore
18/11/2015 Riammissione alla rateizzazione – la domanda entro il 23.11.2015 S.M.Perego
18/11/2015 Nuovi dirigenti dell’Agenzia delle Entrate a tempo S.M.Perego
18/11/2015 Perplessi i commercialisti sulla depenalizzazione sull’antiriciclaggio S.M.Perego
19/11/2015 Pensioni INPS in regime di salvaguardia anche per gli iscritti alla G.S. S.M.Perego
19/11/2015 ASpI – Nuovo messaggio INPS S.M.Perego
19/11/2015 Aree pertinenziali non sempre certe S.M.Perego
19/11/2015 Mod. 730 più completo e 770 più semplificato S.M.Perego
19/11/2015 Rendiconto finanziario nel Modello internazionale XBRL S.M.Perego
20/11/2015 Istituito il codice tributo per il credito sugli investimenti S.M.Perego
20/11/2015 Disciplinate le società benefit S.M.Perego

Records 141 to 150 of 2397
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Titolo: Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato   Data : 13/03/2017
Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4415 del 21.2.2017, ha statuito che il diritto alla provvigione del mediatore deve essere riconosciuto anche nel caso in cui venga concluso il solo contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene immobile, che si scopre, successivamente, privo di certificato di abitabilità.
Infatti, la responsabilità del mediatore può sorgere, in ordine alla mancata informazione circa la conseguibilità del certificato di abitabilità, nei soli casi in cui questi abbia:
- taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza,
- riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza;
- omesso, nonostante l’espresso incarico da parte dei committenti di procedere ad una determinata verifica, di procedere ovvero erroneamente adempiuto.
Fonte: Cass. 21.2.2017 n. 4415 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2017 - "Provvigione al mediatore per la conclusione del solo preliminare" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego