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21/03/2016 Dal 2016 i professionisti esclusi dagli studi di settore S.M.Perego
21/03/2016 Alcune spese scolastiche escluse dagli oneri detraibili S.M.Perego
23/03/2016 Approvato il nuovo modello IVA TR S.M.Perego
23/03/2016 L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori S.M.Perego
23/03/2016 Predisposto il manuale per il deposito del bilancio 2015 S.M.Perego
23/03/2016 INAIL - Trasmissione del certificato medico S.M.Perego
23/03/2016 Chi presenta il modello di Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro") S.M.Perego
23/03/2016 San Marino entra nel Modello di comunicazione polivalente S.M.Perego
23/03/2016 Se la ritenuta è operata ma non versata ne risponde sempre il sostituto S.M.Perego
24/03/2016 Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio S.M.Perego

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Titolo: Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato   Data : 13/03/2017
Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4415 del 21.2.2017, ha statuito che il diritto alla provvigione del mediatore deve essere riconosciuto anche nel caso in cui venga concluso il solo contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene immobile, che si scopre, successivamente, privo di certificato di abitabilità.
Infatti, la responsabilità del mediatore può sorgere, in ordine alla mancata informazione circa la conseguibilità del certificato di abitabilità, nei soli casi in cui questi abbia:
- taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza,
- riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza;
- omesso, nonostante l’espresso incarico da parte dei committenti di procedere ad una determinata verifica, di procedere ovvero erroneamente adempiuto.
Fonte: Cass. 21.2.2017 n. 4415 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2017 - "Provvigione al mediatore per la conclusione del solo preliminare" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego