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Data Titolo Sezione Autore
03/12/2015 Riaperti i termini delle domande CIGO - circ. INPS 2.12.2015 n. 197 S.M.Perego
04/12/2015 Hong Kong escluso dalle black list S.M.Perego
04/12/2015 Linee guida AGID alla conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
04/12/2015 Ravvedimento operoso sull’Acconto IVA con sanzioni ridotte S.M.Perego
04/12/2015 Il Liechtenstein abolisce il segreto bancario S.M.Perego
04/12/2015 Sanzionati gli intermdiari S.M.Perego
07/12/2015 Approvato il modello di opzione per la patent box S.M.Perego
07/12/2015 Pronta la bozza della Certificazione Unica 2016 S.M.Perego
07/12/2015 Il pagamento dei diritti doganali anche con bonifico S.M.Perego
07/12/2015 Limitati i rimborsi chilometrici agli ai professionisti associati S.M.Perego

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Titolo: Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato   Data : 13/03/2017
Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4415 del 21.2.2017, ha statuito che il diritto alla provvigione del mediatore deve essere riconosciuto anche nel caso in cui venga concluso il solo contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene immobile, che si scopre, successivamente, privo di certificato di abitabilità.
Infatti, la responsabilità del mediatore può sorgere, in ordine alla mancata informazione circa la conseguibilità del certificato di abitabilità, nei soli casi in cui questi abbia:
- taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza,
- riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza;
- omesso, nonostante l’espresso incarico da parte dei committenti di procedere ad una determinata verifica, di procedere ovvero erroneamente adempiuto.
Fonte: Cass. 21.2.2017 n. 4415 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2017 - "Provvigione al mediatore per la conclusione del solo preliminare" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego