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Data Titolo Sezione Autore
20/10/2015 Anomalie nel 730 precompilato – Unico integrativo entro il 29.12.2015 S.M.Perego
20/10/2015 Resta reato l’omesso versamento ritenute previdenziali S.M.Perego
20/10/2015 Alcuni dubbi sull’innalzamento del limite all’utilizzo del denaro contante S.M.Perego
14/10/2015 L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria S.M.Perego
20/10/2015 Soppresso il lavoro a progetto restano i Co.co.co. S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
15/10/2015 Quale ammortamento per la creazione di siti web S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego

Records 791 to 800 of 2397
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Titolo: Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato   Data : 13/03/2017
Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4415 del 21.2.2017, ha statuito che il diritto alla provvigione del mediatore deve essere riconosciuto anche nel caso in cui venga concluso il solo contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene immobile, che si scopre, successivamente, privo di certificato di abitabilità.
Infatti, la responsabilità del mediatore può sorgere, in ordine alla mancata informazione circa la conseguibilità del certificato di abitabilità, nei soli casi in cui questi abbia:
- taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza,
- riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza;
- omesso, nonostante l’espresso incarico da parte dei committenti di procedere ad una determinata verifica, di procedere ovvero erroneamente adempiuto.
Fonte: Cass. 21.2.2017 n. 4415 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2017 - "Provvigione al mediatore per la conclusione del solo preliminare" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego