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06/04/2016 Le società di comodo soggette al nuovo “Interpello” S.M.Perego
11/04/2016 Rispetta la sua scadenza naturale il “Regime di Vantaggio” S.M.Perego
01/04/2016 Il quadro RW solo se si supera la soglia di 15.000 euro S.M.Perego
04/04/2016 Le polizze vita sono soggetta a tassazione S.M.Perego
04/04/2016 Un’analisi sui nuovi interpelli S.M.Perego
04/04/2016 INPS - Chiarimenti sul calcolo della pensione S.M.Perego
04/04/2016 Il 730 Precompilato deve essere sempre verificato e implementato S.M.Perego
04/04/2016 Cambiano le detrazioni per spese scolastiche in Unico PF 20126 e nel 730 S.M.Perego
04/04/2016 In arrivo semplificazioni sullo Spesometro 2016 S.M.Perego
05/04/2016 L’Agenzia fornisce chiarimenti sul regime forfetario S.M.Perego

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Titolo: Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato   Data : 13/03/2017
Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4415 del 21.2.2017, ha statuito che il diritto alla provvigione del mediatore deve essere riconosciuto anche nel caso in cui venga concluso il solo contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene immobile, che si scopre, successivamente, privo di certificato di abitabilità.
Infatti, la responsabilità del mediatore può sorgere, in ordine alla mancata informazione circa la conseguibilità del certificato di abitabilità, nei soli casi in cui questi abbia:
- taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza,
- riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza;
- omesso, nonostante l’espresso incarico da parte dei committenti di procedere ad una determinata verifica, di procedere ovvero erroneamente adempiuto.
Fonte: Cass. 21.2.2017 n. 4415 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2017 - "Provvigione al mediatore per la conclusione del solo preliminare" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego