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05/04/2016 L’Agenzia fornisce chiarimenti sul regime forfetario S.M.Perego
17/03/2016 L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione S.M.Perego
02/02/2017 L’agevolazione per la piccola proprietà contadina si estende anche al “Maso chiuso” S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
08/02/2016 L’aliquota agevolata sui beni finiti non sempre al 10% S.M.Perego
03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
23/05/2019 L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo S.M.Perego
17/02/2016 L’Antiriciclaggio esce dal penale S.M.Perego
04/07/2016 L’assegnazione agevolata dei beni ai soci con l’utilizzo delle riserve S.M.Perego

Records 1181 to 1190 of 2397
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Titolo: Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita   Data : 14/03/2017
Sequestro (e confisca) per equivalente esteso anche alle polizze vita
La Corte di Cassazione, nella sentenza 13.3.2017 n. 11945, ha affermato che, in caso di contestazione di reati tributari, il sequestro preventivo per equivalente del relativo profitto, funzionale rispetto alla successiva confisca, può intervenire anche sulla polizza vita avente come beneficiario il coniuge del supposto evasore ovvero sui premi già versati.
In particolare:
- il provvedimento in questione può avere ad oggetto anche una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare (ex art. 1923 c.c.) attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale (cfr. Cass. nn. 12902/2016, 18736/2014, 32809/2013, 12838/2012 e 16658/2007);
- con riguardo alla legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in caso di contratto di assicurazione a favore di un terzo, poi, il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario – ai sensi dell’art. 1920 co. 3 c.c., in forza del quale “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione” – non esclude che i premi versati dall’indagato possano esservi sottoposti. Anche a seguito del pagamento delle relative somme, il denaro non può, comunque, reputarsi definitivamente uscito dal patrimonio del contraente, venendo accantonato in modo irreversibile ai fini del successivo pagamento al beneficiario. È da considerare, infatti, la possibilità di revoca del beneficio, contemplata dall’art. 1921 c.c., nonché la possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex art. 1925 c.c.
Fonte: Cass. pen. 13.3.2017 n. 11945 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2017 - "Sequestrabili i premi della polizza vita con beneficiario il coniuge" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego