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Data Titolo Sezione Autore
04/08/2016 Nuova riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti alla data dell’1.7.2016 S.M.Perego
01/08/2016 I chiropratici esclusi dalle spese detraibili S.M.Perego
01/08/2016 Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
01/08/2016 Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi” S.M.Perego
01/08/2016 Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi S.M.Perego
01/08/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
02/08/2016 La Cassazione interviene sull’ICI degli enti religiosi S.M.Perego
02/08/2016 Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016 S.M.Perego
03/08/2016 Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali S.M.Perego

Records 1521 to 1530 of 2397
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Titolo: Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita   Data : 14/03/2017
Sequestro (e confisca) per equivalente esteso anche alle polizze vita
La Corte di Cassazione, nella sentenza 13.3.2017 n. 11945, ha affermato che, in caso di contestazione di reati tributari, il sequestro preventivo per equivalente del relativo profitto, funzionale rispetto alla successiva confisca, può intervenire anche sulla polizza vita avente come beneficiario il coniuge del supposto evasore ovvero sui premi già versati.
In particolare:
- il provvedimento in questione può avere ad oggetto anche una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare (ex art. 1923 c.c.) attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale (cfr. Cass. nn. 12902/2016, 18736/2014, 32809/2013, 12838/2012 e 16658/2007);
- con riguardo alla legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in caso di contratto di assicurazione a favore di un terzo, poi, il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario – ai sensi dell’art. 1920 co. 3 c.c., in forza del quale “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione” – non esclude che i premi versati dall’indagato possano esservi sottoposti. Anche a seguito del pagamento delle relative somme, il denaro non può, comunque, reputarsi definitivamente uscito dal patrimonio del contraente, venendo accantonato in modo irreversibile ai fini del successivo pagamento al beneficiario. È da considerare, infatti, la possibilità di revoca del beneficio, contemplata dall’art. 1921 c.c., nonché la possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex art. 1925 c.c.
Fonte: Cass. pen. 13.3.2017 n. 11945 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2017 - "Sequestrabili i premi della polizza vita con beneficiario il coniuge" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego