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30/03/2017 Pubblicata in G.U. la proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
30/03/2017 Entro domani l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
30/03/2017 La stampa dei registri IVA può avvenire entro settembre 2017 S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le istruzioni sullo sgravio legato ai contratti di solidarietà difensivi S.M.Perego
31/03/2017 Prorogata al 2018 la trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici S.M.Perego
31/03/2017 Pubblicati i chiarimenti sulla proroga dei super-ammortamenti e iper-ammortamenti S.M.Perego
31/03/2017 Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le modalità di erogazione dei c.d. “voucher baby sitting” e del “contributo asili nido” S.M.Perego
04/04/2017 Per il socio di Srl confermata la doppia iscrizione all’INPS S.M.Perego
04/04/2017 INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens S.M.Perego

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Titolo: Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita   Data : 14/03/2017
Sequestro (e confisca) per equivalente esteso anche alle polizze vita
La Corte di Cassazione, nella sentenza 13.3.2017 n. 11945, ha affermato che, in caso di contestazione di reati tributari, il sequestro preventivo per equivalente del relativo profitto, funzionale rispetto alla successiva confisca, può intervenire anche sulla polizza vita avente come beneficiario il coniuge del supposto evasore ovvero sui premi già versati.
In particolare:
- il provvedimento in questione può avere ad oggetto anche una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare (ex art. 1923 c.c.) attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale (cfr. Cass. nn. 12902/2016, 18736/2014, 32809/2013, 12838/2012 e 16658/2007);
- con riguardo alla legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in caso di contratto di assicurazione a favore di un terzo, poi, il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario – ai sensi dell’art. 1920 co. 3 c.c., in forza del quale “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione” – non esclude che i premi versati dall’indagato possano esservi sottoposti. Anche a seguito del pagamento delle relative somme, il denaro non può, comunque, reputarsi definitivamente uscito dal patrimonio del contraente, venendo accantonato in modo irreversibile ai fini del successivo pagamento al beneficiario. È da considerare, infatti, la possibilità di revoca del beneficio, contemplata dall’art. 1921 c.c., nonché la possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex art. 1925 c.c.
Fonte: Cass. pen. 13.3.2017 n. 11945 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2017 - "Sequestrabili i premi della polizza vita con beneficiario il coniuge" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego