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Data Titolo Sezione Autore
07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
20/04/2017 Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
13/04/2015 Perizia di stima valida anche ai fini ICI/IMU/TASI S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
07/06/2016 Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU? S.M.Perego
10/05/2017 Permangono dubbi sui limiti alla detrazione dell’IVA imposti dal DL 50/2017 S.M.Perego
09/03/2017 Permangono dubbi sul differimento del versamento del saldo IVA 2016 S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita   Data : 14/03/2017
Sequestro (e confisca) per equivalente esteso anche alle polizze vita
La Corte di Cassazione, nella sentenza 13.3.2017 n. 11945, ha affermato che, in caso di contestazione di reati tributari, il sequestro preventivo per equivalente del relativo profitto, funzionale rispetto alla successiva confisca, può intervenire anche sulla polizza vita avente come beneficiario il coniuge del supposto evasore ovvero sui premi già versati.
In particolare:
- il provvedimento in questione può avere ad oggetto anche una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare (ex art. 1923 c.c.) attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale (cfr. Cass. nn. 12902/2016, 18736/2014, 32809/2013, 12838/2012 e 16658/2007);
- con riguardo alla legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in caso di contratto di assicurazione a favore di un terzo, poi, il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario – ai sensi dell’art. 1920 co. 3 c.c., in forza del quale “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione” – non esclude che i premi versati dall’indagato possano esservi sottoposti. Anche a seguito del pagamento delle relative somme, il denaro non può, comunque, reputarsi definitivamente uscito dal patrimonio del contraente, venendo accantonato in modo irreversibile ai fini del successivo pagamento al beneficiario. È da considerare, infatti, la possibilità di revoca del beneficio, contemplata dall’art. 1921 c.c., nonché la possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex art. 1925 c.c.
Fonte: Cass. pen. 13.3.2017 n. 11945 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2017 - "Sequestrabili i premi della polizza vita con beneficiario il coniuge" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego