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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche   Data : 14/03/2017
Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche
Con due recenti provvedimenti, l'Agenzia delle Entrate ha indirettamente fornito importanti spunti per l'individuazione della residenza fiscale.
Si ricorda, infatti, che:
- con il provv. Agenzia delle Entrate 43999/2017, sono stati individuati i criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli sulle attività detenute all'estero, dando attuazione all'art. 83 co. 17-bis del DL 112/2008;
- con il provv. Agenzia delle Entrate 47060/2017, nell'ambito delle indicazioni sulle modalità di esercizio dell'opzione per i soggetti neo domiciliati, è stata fornita una check list per verificare l'assenza di residenza fiscale in Italia.
Da tali provvedimenti (che individuano criteri non sempre coincidenti), è possibile trarre importanti spunti per la definizione della residenza fiscale in Italia (provv. 43999/2017), ovvero per l'esclusione della residenza fiscale in italia (provv. 47060/2017). Le indicazioni di tali provvedimenti, in breve, potranno fornire basi più definite per assolvere l'onere della prova in sede di giudizio volto a definire la residenza fiscale del contribuente.
Fonte: Provv. Agenzia Entrate 3.3.2017 n. 43999 e 8.3.2017 n. 47060 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2017 - "Per l’individuazione della residenza fiscale basi più chiare" - Bono - Trainotti
Sezione:   Autore : S.M.Perego