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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche   Data : 14/03/2017
Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche
Con due recenti provvedimenti, l'Agenzia delle Entrate ha indirettamente fornito importanti spunti per l'individuazione della residenza fiscale.
Si ricorda, infatti, che:
- con il provv. Agenzia delle Entrate 43999/2017, sono stati individuati i criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli sulle attività detenute all'estero, dando attuazione all'art. 83 co. 17-bis del DL 112/2008;
- con il provv. Agenzia delle Entrate 47060/2017, nell'ambito delle indicazioni sulle modalità di esercizio dell'opzione per i soggetti neo domiciliati, è stata fornita una check list per verificare l'assenza di residenza fiscale in Italia.
Da tali provvedimenti (che individuano criteri non sempre coincidenti), è possibile trarre importanti spunti per la definizione della residenza fiscale in Italia (provv. 43999/2017), ovvero per l'esclusione della residenza fiscale in italia (provv. 47060/2017). Le indicazioni di tali provvedimenti, in breve, potranno fornire basi più definite per assolvere l'onere della prova in sede di giudizio volto a definire la residenza fiscale del contribuente.
Fonte: Provv. Agenzia Entrate 3.3.2017 n. 43999 e 8.3.2017 n. 47060 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2017 - "Per l’individuazione della residenza fiscale basi più chiare" - Bono - Trainotti
Sezione:   Autore : S.M.Perego