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09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego

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Titolo: Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche   Data : 14/03/2017
Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche
Con due recenti provvedimenti, l'Agenzia delle Entrate ha indirettamente fornito importanti spunti per l'individuazione della residenza fiscale.
Si ricorda, infatti, che:
- con il provv. Agenzia delle Entrate 43999/2017, sono stati individuati i criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli sulle attività detenute all'estero, dando attuazione all'art. 83 co. 17-bis del DL 112/2008;
- con il provv. Agenzia delle Entrate 47060/2017, nell'ambito delle indicazioni sulle modalità di esercizio dell'opzione per i soggetti neo domiciliati, è stata fornita una check list per verificare l'assenza di residenza fiscale in Italia.
Da tali provvedimenti (che individuano criteri non sempre coincidenti), è possibile trarre importanti spunti per la definizione della residenza fiscale in Italia (provv. 43999/2017), ovvero per l'esclusione della residenza fiscale in italia (provv. 47060/2017). Le indicazioni di tali provvedimenti, in breve, potranno fornire basi più definite per assolvere l'onere della prova in sede di giudizio volto a definire la residenza fiscale del contribuente.
Fonte: Provv. Agenzia Entrate 3.3.2017 n. 43999 e 8.3.2017 n. 47060 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2017 - "Per l’individuazione della residenza fiscale basi più chiare" - Bono - Trainotti
Sezione:   Autore : S.M.Perego