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Data Titolo Sezione Autore
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
27/04/2018 In presenza di operazioni inesistenti l’accertamento scatta con gli studi di settore S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
23/02/2010 In vigore il decreto che recepisce le direttive UE news S.M.Perego
16/03/2018 In vigore il nuovo modello telematico per le dichiarazioni di successione S.M.Perego
04/11/2015 In vista novità per la professione forense S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego
18/02/2019 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego
23/03/2016 INAIL - Trasmissione del certificato medico S.M.Perego

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Titolo: Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato   Data : 14/03/2017
Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato
Con la sentenza 13.3.2017 n. 6405, la Corte di Cassazione ha confermato la correttezza di una pronuncia d'appello con cui era stata rigettata l'opposizione di un datore di lavoro avverso alcune cartelle di pagamento emesse dall'INPS e dall'INAIL relativamente al rapporto instaurato con tre lavoratori a progetto, risultati in realtà subordinati.
Con l'occasione, la Suprema Corte ha affermato che in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'accertamento dell'esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto per la mancanza di uno specifico progetto, benché regolarmente denunciato e registrato come nel caso in esame, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000 e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lett. a) della medesima norma. Infatti, per la Cassazione è da ritenersi che la stipula di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implichi occultamento dei rapporti o delle retribuzioni (o di entrambi) e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti.
Fonte: Cass. 13.3.2017 n. 6405 – il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2017 - "Evasione contributiva anche se il collaboratore risulta denunciato" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego