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Data Titolo Sezione Autore
04/07/2016 L'interpello disapplicativo resta l’unico interpello obbligatorio S.M.Perego
04/07/2016 Possibile proroga per la presentazione del Mod. 770_2016 S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
04/07/2016 Per i taxisti è facile vincere la presunzione da studi di settore S.M.Perego
04/07/2016 Dall’1.1.2016 nuova deduzione al 65% per le unità abitative S.M.Perego
05/07/2016 Approvato il codice tributo per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno S.M.Perego
05/07/2016 Il Senato esenta dai tributi gli immobili posseduti dalla Santa Sede S.M.Perego
05/07/2016 Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore S.M.Perego
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
06/07/2016 Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali S.M.Perego

Records 1091 to 1100 of 2397
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Titolo: Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato   Data : 14/03/2017
Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato
Con la sentenza 13.3.2017 n. 6405, la Corte di Cassazione ha confermato la correttezza di una pronuncia d'appello con cui era stata rigettata l'opposizione di un datore di lavoro avverso alcune cartelle di pagamento emesse dall'INPS e dall'INAIL relativamente al rapporto instaurato con tre lavoratori a progetto, risultati in realtà subordinati.
Con l'occasione, la Suprema Corte ha affermato che in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'accertamento dell'esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto per la mancanza di uno specifico progetto, benché regolarmente denunciato e registrato come nel caso in esame, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000 e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lett. a) della medesima norma. Infatti, per la Cassazione è da ritenersi che la stipula di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implichi occultamento dei rapporti o delle retribuzioni (o di entrambi) e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti.
Fonte: Cass. 13.3.2017 n. 6405 – il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2017 - "Evasione contributiva anche se il collaboratore risulta denunciato" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego