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Data Titolo Sezione Autore
12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato   Data : 14/03/2017
Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato
Con la sentenza 13.3.2017 n. 6405, la Corte di Cassazione ha confermato la correttezza di una pronuncia d'appello con cui era stata rigettata l'opposizione di un datore di lavoro avverso alcune cartelle di pagamento emesse dall'INPS e dall'INAIL relativamente al rapporto instaurato con tre lavoratori a progetto, risultati in realtà subordinati.
Con l'occasione, la Suprema Corte ha affermato che in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'accertamento dell'esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto per la mancanza di uno specifico progetto, benché regolarmente denunciato e registrato come nel caso in esame, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000 e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lett. a) della medesima norma. Infatti, per la Cassazione è da ritenersi che la stipula di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implichi occultamento dei rapporti o delle retribuzioni (o di entrambi) e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti.
Fonte: Cass. 13.3.2017 n. 6405 – il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2017 - "Evasione contributiva anche se il collaboratore risulta denunciato" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego