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Data Titolo Sezione Autore
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
06/02/2017 Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca” S.M.Perego
06/02/2017 Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis S.M.Perego
07/02/2017 La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro S.M.Perego
07/02/2017 Nuovi chiarimenti del MISE sui super ammortamenti S.M.Perego
07/02/2017 In caso di splafonamento sono dovute le sanzioni S.M.Perego
07/02/2017 Gli impianti di risalita si accatastano in D/8 S.M.Perego
11/02/2017 Disponibili le modalità di utilizzo del credito d'imposta su finanziamenti per eventi calamitosi S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego
15/02/2017 Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato   Data : 14/03/2017
Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato
Con la sentenza 13.3.2017 n. 6405, la Corte di Cassazione ha confermato la correttezza di una pronuncia d'appello con cui era stata rigettata l'opposizione di un datore di lavoro avverso alcune cartelle di pagamento emesse dall'INPS e dall'INAIL relativamente al rapporto instaurato con tre lavoratori a progetto, risultati in realtà subordinati.
Con l'occasione, la Suprema Corte ha affermato che in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'accertamento dell'esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto per la mancanza di uno specifico progetto, benché regolarmente denunciato e registrato come nel caso in esame, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000 e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lett. a) della medesima norma. Infatti, per la Cassazione è da ritenersi che la stipula di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implichi occultamento dei rapporti o delle retribuzioni (o di entrambi) e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti.
Fonte: Cass. 13.3.2017 n. 6405 – il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2017 - "Evasione contributiva anche se il collaboratore risulta denunciato" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego