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03/12/2015 Pagamento elettronico per l’iscrizione al registro dei revisori S.M.Perego
27/01/2016 I diritti doganali si possono pagare anche con bonifico S.M.Perego
28/01/2016 Professionisti - Sull’auto maxi ammortamento ma resta il limite del 20% S.M.Perego
28/01/2016 Contributi INPS obbligatori e quote associative e contributi associativi S.M.Perego
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29/01/2016 Scade il 9.2.2016 la trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego
29/01/2016 Il regime di vantaggio aperto nel 2015 opera per un quinquennio S.M.Perego
29/01/2016 Quando le agevolazioni prima casa – Risposte a Telefisco 2016 S.M.Perego
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Titolo: Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato   Data : 14/03/2017
Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato
Con la sentenza 13.3.2017 n. 6405, la Corte di Cassazione ha confermato la correttezza di una pronuncia d'appello con cui era stata rigettata l'opposizione di un datore di lavoro avverso alcune cartelle di pagamento emesse dall'INPS e dall'INAIL relativamente al rapporto instaurato con tre lavoratori a progetto, risultati in realtà subordinati.
Con l'occasione, la Suprema Corte ha affermato che in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'accertamento dell'esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto per la mancanza di uno specifico progetto, benché regolarmente denunciato e registrato come nel caso in esame, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000 e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lett. a) della medesima norma. Infatti, per la Cassazione è da ritenersi che la stipula di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implichi occultamento dei rapporti o delle retribuzioni (o di entrambi) e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti.
Fonte: Cass. 13.3.2017 n. 6405 – il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2017 - "Evasione contributiva anche se il collaboratore risulta denunciato" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego