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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa   Data : 15/03/2017
Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa
Le novità introdotte dal DLgs. 139/2015 in merito ai criteri di valutazione implicano alcune modifiche all'informativa da riportare nella Nota integrativa a tal riguardo.
In riferimento all'avviamento, qualora l'impresa si avvalga della possibilità di applicare prospetticamente il nuovo criterio di ammortamento, è necessario indicarlo nella Nota integrativa.
Nella Nota integrativa devono essere indicati, peraltro:
- i criteri utilizzati per la stima della vita utile dell'avviamento;
- nei casi in cui la società non sia in grado di stimare attendibilmente la vita utile, le ragioni per cui si ritiene che non sia possibile effettuare tale stima;
- il criterio di valutazione adottato per gli avviamenti rilevati in bilancio fino al 2015 e il criterio di valutazione adottato a seguito delle novità normative.
In relazione a titoli, crediti e debiti, qualora l'impresa scelga di applicare prospetticamente il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, occorre dare informativa in Nota integrativa dell'esercizio di tale facoltà.
Anche in questo caso, è necessario mantenere nella Nota integrativa la descrizione dei precedenti criteri di valutazione.
Dovranno, inoltre, essere modificate le descrizioni relative ai criteri di valutazione dei costi di sviluppo e delle poste in valuta, nonché essere riportata l'informativa sugli strumenti finanziari derivati.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2017 - "Note integrative 2016 alle prese con i nuovi criteri di valutazione" - Bava - Devalle
Sezione:   Autore : S.M.Perego