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Data Titolo Sezione Autore
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
29/09/2016 Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo S.M.Perego
29/09/2016 Le CFC White scontano le differenze temporali S.M.Perego
29/09/2016 I rimborsi spese per car sharing sono esclusi dal reddito S.M.Perego
29/09/2016 La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello S.M.Perego
29/09/2016 Ancora una versione di GERICO rilasciata il 29.9.2016 S.M.Perego
30/09/2016 Aggiornati i tassi soglia di “Usura” in vigore dall’1.10.2016 S.M.Perego
30/09/2016 Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF S.M.Perego
30/09/2016 Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi S.M.Perego
30/09/2016 In autotutela e contro il silenzio-rifiuto è possibile il ricorso alla C.T.P. S.M.Perego

Records 1931 to 1940 of 2397
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Titolo: Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa   Data : 15/03/2017
Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa
Le novità introdotte dal DLgs. 139/2015 in merito ai criteri di valutazione implicano alcune modifiche all'informativa da riportare nella Nota integrativa a tal riguardo.
In riferimento all'avviamento, qualora l'impresa si avvalga della possibilità di applicare prospetticamente il nuovo criterio di ammortamento, è necessario indicarlo nella Nota integrativa.
Nella Nota integrativa devono essere indicati, peraltro:
- i criteri utilizzati per la stima della vita utile dell'avviamento;
- nei casi in cui la società non sia in grado di stimare attendibilmente la vita utile, le ragioni per cui si ritiene che non sia possibile effettuare tale stima;
- il criterio di valutazione adottato per gli avviamenti rilevati in bilancio fino al 2015 e il criterio di valutazione adottato a seguito delle novità normative.
In relazione a titoli, crediti e debiti, qualora l'impresa scelga di applicare prospetticamente il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, occorre dare informativa in Nota integrativa dell'esercizio di tale facoltà.
Anche in questo caso, è necessario mantenere nella Nota integrativa la descrizione dei precedenti criteri di valutazione.
Dovranno, inoltre, essere modificate le descrizioni relative ai criteri di valutazione dei costi di sviluppo e delle poste in valuta, nonché essere riportata l'informativa sugli strumenti finanziari derivati.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2017 - "Note integrative 2016 alle prese con i nuovi criteri di valutazione" - Bava - Devalle
Sezione:   Autore : S.M.Perego