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Data Titolo Sezione Autore
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
21/04/2016 Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego

Records 2291 to 2300 of 2397
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Titolo: Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa   Data : 15/03/2017
Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa
Le novità introdotte dal DLgs. 139/2015 in merito ai criteri di valutazione implicano alcune modifiche all'informativa da riportare nella Nota integrativa a tal riguardo.
In riferimento all'avviamento, qualora l'impresa si avvalga della possibilità di applicare prospetticamente il nuovo criterio di ammortamento, è necessario indicarlo nella Nota integrativa.
Nella Nota integrativa devono essere indicati, peraltro:
- i criteri utilizzati per la stima della vita utile dell'avviamento;
- nei casi in cui la società non sia in grado di stimare attendibilmente la vita utile, le ragioni per cui si ritiene che non sia possibile effettuare tale stima;
- il criterio di valutazione adottato per gli avviamenti rilevati in bilancio fino al 2015 e il criterio di valutazione adottato a seguito delle novità normative.
In relazione a titoli, crediti e debiti, qualora l'impresa scelga di applicare prospetticamente il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, occorre dare informativa in Nota integrativa dell'esercizio di tale facoltà.
Anche in questo caso, è necessario mantenere nella Nota integrativa la descrizione dei precedenti criteri di valutazione.
Dovranno, inoltre, essere modificate le descrizioni relative ai criteri di valutazione dei costi di sviluppo e delle poste in valuta, nonché essere riportata l'informativa sugli strumenti finanziari derivati.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2017 - "Note integrative 2016 alle prese con i nuovi criteri di valutazione" - Bava - Devalle
Sezione:   Autore : S.M.Perego