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29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego
29/07/2016 Chiusura estiva 2016 S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
01/08/2016 Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
01/08/2016 I chiropratici esclusi dalle spese detraibili S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 311 to 320 of 2397
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Titolo: Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa   Data : 15/03/2017
Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa
Le novità introdotte dal DLgs. 139/2015 in merito ai criteri di valutazione implicano alcune modifiche all'informativa da riportare nella Nota integrativa a tal riguardo.
In riferimento all'avviamento, qualora l'impresa si avvalga della possibilità di applicare prospetticamente il nuovo criterio di ammortamento, è necessario indicarlo nella Nota integrativa.
Nella Nota integrativa devono essere indicati, peraltro:
- i criteri utilizzati per la stima della vita utile dell'avviamento;
- nei casi in cui la società non sia in grado di stimare attendibilmente la vita utile, le ragioni per cui si ritiene che non sia possibile effettuare tale stima;
- il criterio di valutazione adottato per gli avviamenti rilevati in bilancio fino al 2015 e il criterio di valutazione adottato a seguito delle novità normative.
In relazione a titoli, crediti e debiti, qualora l'impresa scelga di applicare prospetticamente il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, occorre dare informativa in Nota integrativa dell'esercizio di tale facoltà.
Anche in questo caso, è necessario mantenere nella Nota integrativa la descrizione dei precedenti criteri di valutazione.
Dovranno, inoltre, essere modificate le descrizioni relative ai criteri di valutazione dei costi di sviluppo e delle poste in valuta, nonché essere riportata l'informativa sugli strumenti finanziari derivati.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2017 - "Note integrative 2016 alle prese con i nuovi criteri di valutazione" - Bava - Devalle
Sezione:   Autore : S.M.Perego