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01/06/2016 Gli studi di settore predisposti per l’anno 2015 contengono nuovi correttivi S.M.Perego
01/06/2016 I campi da golf devono essere accatastati nella cat. D/6 S.M.Perego
03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego
01/07/2016 Anche la sola attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego
20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego

Records 1691 to 1700 of 2397
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Titolo: Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017   Data : 15/03/2017
Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017
L'art. 9 co. 9-octies del DL 244/2016 (c.d. Milleproroghe), convertito dalla L. 19/2017, ha prorogato di un anno la detrazione IRPEF commisurata al 50% dell'IVA dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, introdotta dall'art. 1 co. 56 della L. 208/2015.
In particolare, è possibile detrarre il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
Nonostante la proroga in esame sia stata introdotta solo in sede di conversione, la detrazione dovrebbe, comunque, spettare per tutti gli acquisti effettuati dai soggetti IRPEF nel corso dell'anno 2017, compresi quelli intervenuti da gennaio sino alla data di entrata in vigore della L. 19/2017.
Seppur la norma non disponga un limite temporale entro cui devono essere pagate le fatture comprensive dell'IVA da detrarre al 50%, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 e nelle circolari 8.4.2016 n. 12 e 18.5.2016 n. 20 (§ 10.3), ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nei periodi di imposta 2016 e 2017.
L'agevolazione spetta anche nel caso in cui siano stati versati degli acconti nel 2016 e il rogito sia stipulato nell'anno 2017.
Per le spese agevolate sostenute nel corso del 2016, nel modello 730/2017, l'ammontare complessivo dell'IVA corrisposta deve essere inserito nel rigo E59, mentre nel modello REDDITI 2017 PF, le stesse spese devono essere inserite nel rigo RP59.
Fonte: Art. 9 co. 9 octies DL 30.12.2016 n. 244 – Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2017 - "Bonus per le case di classe energetica A e B già dagli acquisti di gennaio" - Bonino
Sezione:   Autore : S.M.Perego