Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego
20/12/2016 Nuove soglie per il bilancio abbreviato S.M.Perego
28/12/2016 Dal 2017 la dichiarazione di successione si presenta on line S.M.Perego
29/12/2016 Prorogata e modificata la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici S.M.Perego
29/12/2016 Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
29/12/2016 Pubblicata la bozza per l’autodenuncia o collaborazione volontaria c.d. Voluntary disclosure S.M.Perego
28/12/2016 La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati” S.M.Perego
22/12/2016 Nuovi obblighi per gli amministratori di condominio - Le spese condominiali 2016 nella precompilata S.M.Perego
28/12/2016 Variati i codici tributo dal 1.1.2017 per i versamenti con i modelli F24 e F24EP S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017   Data : 15/03/2017
Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017
L'art. 9 co. 9-octies del DL 244/2016 (c.d. Milleproroghe), convertito dalla L. 19/2017, ha prorogato di un anno la detrazione IRPEF commisurata al 50% dell'IVA dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, introdotta dall'art. 1 co. 56 della L. 208/2015.
In particolare, è possibile detrarre il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
Nonostante la proroga in esame sia stata introdotta solo in sede di conversione, la detrazione dovrebbe, comunque, spettare per tutti gli acquisti effettuati dai soggetti IRPEF nel corso dell'anno 2017, compresi quelli intervenuti da gennaio sino alla data di entrata in vigore della L. 19/2017.
Seppur la norma non disponga un limite temporale entro cui devono essere pagate le fatture comprensive dell'IVA da detrarre al 50%, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 e nelle circolari 8.4.2016 n. 12 e 18.5.2016 n. 20 (§ 10.3), ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nei periodi di imposta 2016 e 2017.
L'agevolazione spetta anche nel caso in cui siano stati versati degli acconti nel 2016 e il rogito sia stipulato nell'anno 2017.
Per le spese agevolate sostenute nel corso del 2016, nel modello 730/2017, l'ammontare complessivo dell'IVA corrisposta deve essere inserito nel rigo E59, mentre nel modello REDDITI 2017 PF, le stesse spese devono essere inserite nel rigo RP59.
Fonte: Art. 9 co. 9 octies DL 30.12.2016 n. 244 – Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2017 - "Bonus per le case di classe energetica A e B già dagli acquisti di gennaio" - Bonino
Sezione:   Autore : S.M.Perego