Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
23/12/2015 In arrivo le bozze dei modelli di dichiarazione S.M.Perego
21/12/2015 La detrazione del 65% si estende alla domotica S.M.Perego
22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
22/12/2015 IMU ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato dall’1.1.2016 S.M.Perego
21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
21/12/2015 Ravvedimento operoso – Comunicato stampa dell’AdE. S.M.Perego
07/12/2015 Limitati i rimborsi chilometrici agli ai professionisti associati S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
30/11/2015 Mancano le istruzioni per il recupero degli acconti IRAP se non dovuta S.M.Perego

Records 221 to 230 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017   Data : 15/03/2017
Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017
L'art. 9 co. 9-octies del DL 244/2016 (c.d. Milleproroghe), convertito dalla L. 19/2017, ha prorogato di un anno la detrazione IRPEF commisurata al 50% dell'IVA dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, introdotta dall'art. 1 co. 56 della L. 208/2015.
In particolare, è possibile detrarre il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
Nonostante la proroga in esame sia stata introdotta solo in sede di conversione, la detrazione dovrebbe, comunque, spettare per tutti gli acquisti effettuati dai soggetti IRPEF nel corso dell'anno 2017, compresi quelli intervenuti da gennaio sino alla data di entrata in vigore della L. 19/2017.
Seppur la norma non disponga un limite temporale entro cui devono essere pagate le fatture comprensive dell'IVA da detrarre al 50%, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 e nelle circolari 8.4.2016 n. 12 e 18.5.2016 n. 20 (§ 10.3), ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nei periodi di imposta 2016 e 2017.
L'agevolazione spetta anche nel caso in cui siano stati versati degli acconti nel 2016 e il rogito sia stipulato nell'anno 2017.
Per le spese agevolate sostenute nel corso del 2016, nel modello 730/2017, l'ammontare complessivo dell'IVA corrisposta deve essere inserito nel rigo E59, mentre nel modello REDDITI 2017 PF, le stesse spese devono essere inserite nel rigo RP59.
Fonte: Art. 9 co. 9 octies DL 30.12.2016 n. 244 – Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2017 - "Bonus per le case di classe energetica A e B già dagli acquisti di gennaio" - Bonino
Sezione:   Autore : S.M.Perego