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06/02/2017 Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario S.M.Perego
22/06/2017 Il versamento del saldo IVA ha date diverse S.M.Perego
14/06/2017 Il visto di conformità a 5 mila euro è solo un falso di bilancio S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
24/07/2019 Immobili commerciali con proroga nel 2019 al via l’opzione alla cedolare secca S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
21/10/2015 Impatto immediato per gli omessi versamenti con il D.Lgs. 158/2015 S.M.Perego
12/04/2017 Impianti fotovoltaici ed eolici con percentuali di ammortamento diverse S.M.Perego

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Titolo: Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017   Data : 15/03/2017
Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017
L'art. 9 co. 9-octies del DL 244/2016 (c.d. Milleproroghe), convertito dalla L. 19/2017, ha prorogato di un anno la detrazione IRPEF commisurata al 50% dell'IVA dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, introdotta dall'art. 1 co. 56 della L. 208/2015.
In particolare, è possibile detrarre il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
Nonostante la proroga in esame sia stata introdotta solo in sede di conversione, la detrazione dovrebbe, comunque, spettare per tutti gli acquisti effettuati dai soggetti IRPEF nel corso dell'anno 2017, compresi quelli intervenuti da gennaio sino alla data di entrata in vigore della L. 19/2017.
Seppur la norma non disponga un limite temporale entro cui devono essere pagate le fatture comprensive dell'IVA da detrarre al 50%, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 e nelle circolari 8.4.2016 n. 12 e 18.5.2016 n. 20 (§ 10.3), ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nei periodi di imposta 2016 e 2017.
L'agevolazione spetta anche nel caso in cui siano stati versati degli acconti nel 2016 e il rogito sia stipulato nell'anno 2017.
Per le spese agevolate sostenute nel corso del 2016, nel modello 730/2017, l'ammontare complessivo dell'IVA corrisposta deve essere inserito nel rigo E59, mentre nel modello REDDITI 2017 PF, le stesse spese devono essere inserite nel rigo RP59.
Fonte: Art. 9 co. 9 octies DL 30.12.2016 n. 244 – Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2017 - "Bonus per le case di classe energetica A e B già dagli acquisti di gennaio" - Bonino
Sezione:   Autore : S.M.Perego