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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
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Titolo: Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani   Data : 15/03/2017
Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani
L'Italia e la Svizzera hanno siglato un accordo ad hoc per la gestione delle richieste di gruppo sui contribuenti sospettati di avere violato le norme sul monitoraggio fiscale.
L'accordo limita le richieste di gruppo alle sole persone definite "contribuenti recalcitranti". Sono tali le persone, la cui identità non è nota (all'Amministrazione italiana), che:
- tra il 23.2.2015 e il 31.12.2016 avevano uno o più conti in Svizzera;
- avevano una residenza o un domicilio in Italia in base alla documentazione in possesso della banca estera;
- hanno ricevuto una lettera dalla stessa con l'invito a regolarizzare le attività, pena la chiusura del conto, e non vi hanno provveduto, né con la voluntary disclosure, né attraverso altre forme di regolarizzazione.
Una volta ricevuta la richiesta, l'Amministrazione elvetica fornirà a quella italiana i dati delle persone interessate e dei conti a loro riferibili.
Le richieste non possono, invece, riguardare le situazioni pregresse al 23.2.2015 (data di sottoscrizione del Protocollo di modifica alla Convenzione Italia - Svizzera).
Fonte: Accordo Italia - Svizzera del 2.3.2017 per lo scambio di informazioni ai fini fiscali – Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2017 - "Partono le richieste alla Svizzera per i contribuenti “recalcitranti”" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego