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15/04/2016 Lo Spesometro diventa fonte di accertamento S.M.Perego
25/05/2017 Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo S.M.Perego
31/12/2017 Locazioni brevi - Aggregazione non sempre possibile S.M.Perego
24/07/2019 Locazioni commerciali – la cedolare secca si applica solo alle persone fisiche S.M.Perego
24/11/2010 Lotta all'evasione fiscale e contributiva news S.M.Perego
30/11/2015 Mancano le istruzioni per il recupero degli acconti IRAP se non dovuta S.M.Perego
17/09/2018 Marca da bollo su contratti elettronici MEPA S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego
04/11/2015 Maternità e congedi parentali – Messaggio INPS S.M.Perego
29/04/2016 Maternità e congedi parentali – Novità INPS S.M.Perego

Records 1501 to 1510 of 2397
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Titolo: INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS)   Data : 15/03/2017
INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS)
L’INPS, con il messaggio 1133/2017, ha precisato che il termine di 7 giorni dall'accordo aziendale per inviare la domanda per l’assegno di solidarietà al Fondo di integrazione salariale (una misura a sostegno del reddito dei lavoratori a cui, nell'ambito di un accordo aziendale, sia ridotto l’orario per ridurre i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per ridimensionare quelli collettivi), nonché il termine di 30 giorni dalla domanda per l’inizio della riduzione dell’orario, non hanno natura decadenziale.
Pertanto, questi ultimi potranno anche non essere rispettati, ma in tal caso la decorrenza di riduzione di orario e assegno partirà dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Fonte: Messaggio INPS 13.3.2017 n. 1133 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego